Sezione Normativa

,

Le certificazioni sul Covid-19 sono pratica sleale

Il terzo decreto sul Coronavirus, pubblicato lunedì 2 marzo in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito il divieto per gli acquirenti di prodotti agroalimentari di richiedere ai fornitori certificazioni inerenti al Covid-19

L’Articolo 33 del D.l. 2 Marzo 2020, entrato immediatamente in vigore recita testualmente che “costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (Ue) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi”.

La norma stabilisce anche sanzioni pecuniarie comprese tra 15mila e 60mila euro per i clienti che non rispettano la legge. “La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti”, evidenzia l’Articolo 33. Che prosegue: “L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato”.

Gli introiti delle multe saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale, allo stato di previsione del Mipaaf per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
,

La riforma della PAC 2021-2027: il percorso di programmazione strategica in Italia

Con la pubblicazione della proposta di regolamento sulla futura PAC, a giugno 2018, la Commissione europea ha introdotto un nuovo modello di attuazione, che prevede l’elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un piano strategico nazionale le cui azioni dovranno concorrere al raggiungimento di 9 obiettivi specifici e un obiettivo trasversale, attraverso la programmazione e l’attuazione degli interventi previsti in entrambe i pilastri della PAC (finanziati dal FEAGA e dal FEASR).
Il percorso di riforma dei regolamenti non è ancora concluso, a causa del prolungarsi dei negoziati a livello comunitario, nel cui ambito uno degli elementi più discussi è proprio la strategia nazionale e le sue relazioni con il livello regionale, che per molti Stati membri – inclusa l’Italia – rappresenta sia un fattore di rilevanza istituzionale, che un valore aggiunto per garantire una maggiore coerenza tra fabbisogni territoriali e interventi finanziati. Oltre alla discussione sul regolamento, la tempistica è anche condizionata dal negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 che tocca gli aspetti di bilancio e il cui sviluppo – includendo le dotazioni per la PAC post 2020 – è in grado di influenzare le ambizioni contenute nel regolamento settoriale.
Nelle intenzioni iniziali della proposta di regolamento, il piano strategico nazionale doveva essere sottomesso formalmente alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 per avviare la consultazione (circa un anno) e giungere alla approvazione dello stesso entro il 1 gennaio 2021.
Tuttavia, il protrarsi dei negoziati ha reso necessario prevedere (almeno) un anno di transizione per estendere le attuali norme e attenuare il passaggio con la futura strategia.

IL PERCORSO ITALIANO

In un quadro normativo non ancora definito e consolidato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), in collaborazione con le Regioni e Province autonome – e con il supporto della Rete Rurale Nazionale – ha avviato le attività di approfondimento e di confronto indispensabili per costruire la cornice nel cui ambito definire le strategie di intervento, indipendentemente dalle caratteristiche nazionali o regionali che queste assumeranno.
L’approccio adottato vede, pertanto, il costante coordinamento con le strutture istituzionali nazionali, regionali e provinciali, attraverso l’organizzazione di un tavolo tecnico volto a: definire una base comune informativa (di dati e analisi) funzionale al lavoro; definire l’analisi di contesto e la SWOT; avviare la riflessione su strategia di intervento e risultati da raggiungere; strutturare un percorso di sistematizzazione delle esigenze settoriali e territoriali rispetto agli obiettivi della PAC.
Ai lavori del tavolo, oltre alle Regioni e Province autonome, partecipano amministrazioni centrali competenti su tematiche interessate, direttamente o indirettamente, dalla riforma della politica agricola (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM, Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento per le Politiche di Coesione), enti statistici e di ricerca (ISTAT, ISPRA, ENEA).

LA PRIMA FASE

Una prima fase di sviluppo, condotta nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico, si è svolta tra maggio e dicembre 2019, ha portato alla stesura e condivisione di 11 Policy Brief e 10 SWOT. Questi lavori hanno consentito di strutturare l’analisi dello stato attuale dell’agricoltura italiana e delle aree rurali attorno al contenuto informativo degli indicatori di contesto (si veda il Performance Monitoring and Evaluation Framework della PAC), opportunamente arricchiti con altri indicatori ed analisi al fine di descrivere in modo più puntuale aspetti salienti e caratterizzanti a livello nazionale, regionale e territoriale.
Questa metodologia – pur richiedendo uno sforzo maggiore in termini di coordinamento sin dalle fasi iniziali dei lavori – ha consentito di definire gli elementi essenziali per l’elaborazione della strategia, sulla base di un approccio coerente e di un linguaggio comune e condiviso. I documenti prodotti rappresentano, quindi, un’ottima base di lavoro per le Regioni e Province autonome, che hanno avviato le successive fasi di confronto e approfondimento a livello territoriale e settoriale, per far emergere ulteriori elementi caratterizzanti il sistema agricolo, alimentare e forestale del nostro Paese.
Gli 11 Policy brief e le 10 SWOT sono strutturati per individuare fatti oggettivi che caratterizzano il sistema agricolo, alimentare e forestale e le aree rurali e analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e i rischi in relazione ai 9 obiettivi specifici e all’obiettivo trasversale sul sistema della conoscenza (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS), come di seguito descritti:

La maturazione e l’ampia condivisione dei documenti realizzati dal tavolo tecnico consentono di avviare il dialogo con il GEOhub della Commissione europea (febbraio 2020). Si tratta di una struttura flessibile, prevista dalla DG AGRI per supportare gli Stati membri sin dalle prime fasi di programmazione, mettendo a disposizione, per consultazioni e confronti informali, esperti della struttura appartenenti ai diversi uffici di pertinenza dei futuri piani strategici della PAC.
Già in questa prima fase di lavoro si è dato avvio alla consultazione delle parti economiche e sociali (ottobre 2019) e di parte degli stakeholder della società civile, in particolare con le organizzazioni impegnate nel settore ambientale e a difesa degli animali (gennaio 2020) e alla condivisione di tutto il materiale prodotto dai tavoli tecnici.

LA SECONDA FASE

La seconda fase si aprirà a marzo del 2020 e consentirà di sviluppare in forma più strutturata le attività di consultazione del partenariato, della società civile e degli stakeholder in generale. Inoltre, consentirà di avanzare nella costruzione della programmazione strategica con l’individuazione e ponderazione dei fabbisogni, della scelta delle priorità e della logica di intervento. Il percorso dovrà essere completato con la definizione della strategia, l’individuazione degli interventi da attivare e del relativo dettaglio regionale, oltre alle modalità di attuazione.
La strategia così delineata dovrà prevedere anche lo sviluppo dei piani finanziari e la chiara quantificazione di indicatori e target di riferimento, elemento fondamentale del new delivery model, che sposta l’attenzione sulla capacità della PAC di conseguire risultati concreti, comunicabili e il più possibile condivisi con la società civile.
In parallelo alla definizione della strategia nazionale, è necessario costruire il nuovo sistema di governance e coordinamento, individuando ruoli e funzioni di tutti gli attori coinvolti a diverso titolo nei processi di programmazione, gestione, pagamento, monitoraggio, controllo e valutazione del futuro piano.
L’obiettivo, tenuto conto dell’avanzamento del negoziato, è di giungere entro la fine del 2020 alla stesura di un piano strategico coerente ed evidence-based, in cui autorità pubbliche nazionali e regionali/provinciali e portatori di interessi si potranno riconoscere per avviare nel corso del 2021 il confronto formale con la Commissione europea, che approverà tutti i programmi strategici della PAC.

Fonte: Rete Rurale Nazionale

, ,

Approvato dal CdM il disegno di legge sugli illeciti agroalimentari

Mipaaf, Bellanova: “Adesso maggiori tutele per prodotti, made in Italy, indicazioni geografiche, consumatori”

25.02.2020
Da oggi uno strumento in più per la tutela dei prodotti made in Italy, le indicazioni geografiche, i consumatori. E soprattutto per il riconoscimento del valore prioritario della identità dei cibi, uno degli elementi fondativi alla base della Dieta Mediterranea patrimonio dell’umanità.Con la riforma, proponente il Ministro Bonafede e co-proponente la Ministra Teresa Bellanova, approvata stasera dal CDM, si rafforzano gli strumenti normativi contro illeciti agroalimentari: frodi, contraffazioni e agropiraterie. “Il falso made in Italy”, ricorda la Ministra Bellanova, “costa al nostro Paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 42 di export dei prodotti autentici. Un vero e proprio furto di identità che danneggia i nostri produttori, mina la salute dei consumatori, ingannandoli, rischia di incrinare la reputazione del Paese. Oggi, con questo testo che prende le mosse da una proposta della Commissione Caselli, si garantisce l’effettiva tutela dei prodotti alimentari, si rielabora il il sistema delle sanzioni, si amplia la sfera delle tutele. Non a caso fin dal mio insediamento al Ministero ho sostenuto la necessita di rafforzare ulteriormente il sistema di controlli che già oggi ci pone fra i migliori al mondo per poter tutelare di più e meglio le nostre indicazioni geografiche e i nostri marchi e sconfiggere la concorrenza sleale che avvelena le filiere e produce distorsioni inaccettabili di mercato. Per questo un grazie a Giancarlo Caselli e a tutti i componenti dell’Osservatorio Agromafie che con il loro lavoro hanno contribuito in modo determinante alla definizione delle nuove norme”.

 

,

Approvato il Piano nazionale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura

Soprattutto prevenzione, più vigilanza e contrasto, uniti a protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. È quanto prevede il primo Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022), approvato stamani a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In apertura del Tavolo, la titolare del Dicastero, Nunzio Catalfo, ha ringraziato i presenti – in particolare, i Ministri Bellanova e Provenzano – per lo straordinario impegno dimostrato da ciascuna Amministrazione nell’affrontare il tema con un approccio operativo davvero condiviso e di cui essere fieri. “La collaborazione di tutti, a ogni livello – ha messo in rilievo Catalfo – non era affatto un risultato scontato”.

Proseguendo sull’approvazione del Piano triennale, ha illustrato quanto esso “abbracci ogni aspetto del problema, definendo un articolato modello di governance che passa appunto dal Tavolo”.

Il Piano è il frutto della collaborazione di tutte le Istituzioni impegnate a livello centrale, regionale e locale contro lo sfruttamento e il caporalato, riunite nel Tavolo presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e aperto anche ad associazioni di categoria, sindacati e Terzo settore. Il Tavolo, inoltre, è supportato dall’International Labour Organization nell’ambito di un programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) finanziato dalla Commissione Europea.

Partendo da una mappatura dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola, il Piano affianca interventi emergenziali e interventi di sistema o di lungo periodo, seguendo 4 assi strategici: prevenzionevigilanza e contrastoprotezione e assistenzareintegrazione socio-lavorativa.

Proprio questi assi, saranno declinati in 10 azioni, considerate prioritarie:
1. Un sistema informativo con calendario delle colture, dei fabbisogni di manodopera e altri dati e informazioni sviluppato e utilizzato per la pianificazione, gestione e monitoraggio del mercato del lavoro agricolo.
2. Gli interventi strutturali, investimenti in innovazione e valorizzazione dei prodotti migliorano il funzionamento e l’efficienza del mercato dei prodotti agricoli.
3. Il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, l’espansione del numero delle imprese aderenti  e l’introduzione di misure per la certificazione dei prodotti migliorano la trasparenza e le condizioni di lavoro del mercato del lavoro agricolo.
4. La pianificazione dei flussi di manodopera e il miglioramento dell’efficacia e della gamma dei servizi per l’incontro tra la domanda e l’offerta (CPI) di lavoro agricolo prevengono il ricorso al caporalato e ad altre forme d’intermediazione illecita.
5. Pianificazione e attuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo in alternativa a insediamenti spontanei e altri alloggi degradanti.
6. Pianificazione e attuazione di soluzioni di trasporto per migliorare l’offerta di servizi adeguati ai bisogni dei lavoratori agricoli.
7. Campagna di comunicazione istituzionale e sociale per la prevenzione e sensibilizzazione sullo sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso.
8. Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo.
9. Pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa.
10.  Realizzazione di un sistema nazionale per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Sarà la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a curare la segreteria del Tavolo. Proprio la medesima Direzione Generale ha già impegnato 88 milioni di euro (su fondi FNPM, FAMI, FSE – PON Inclusione) in interventi contro lo sfruttamento lavorativo.

Guarda le 10 azioni prioritarie individuate dal Tavolo coordinato dal Ministro Catalfo

Consulta il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)

, ,

Rete Rurale: l’agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

L’agricoltura sociale è presente nella normativa di quasi tutte le regioni italiane, alcune della quali hanno provveduto anche a modificare e adeguare le norme a seguito dell’approvazione della legge nazionale (141/2015).
Il documento elaborato da Rete Rurale Nazionale propone una panoramica aggiornata ad Ottobre 2019 del quadro normativo disponibile in Italia in materia di Agricoltura Sociale.

“A seguito dell’approvazione della Legge n. 141/2015, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, alcune regioni italiane hanno legiferato in materia, modificando e adeguando la normativa regionale previgente. Il rinnovato panorama legislativo in materia di agricoltura sociale rende importante un aggiornamento del lavoro realizzato dalla Rete Rurale Nazionale nel mese di aprile 2016 offrendo una lettura delle leggi regionali ad oggi disponibili nel panorama normativo italiano, dei relativi regolamenti attuativi e linee guida.
L’obiettivo è fornire un quadro utile a quanti si occupano, a vario titolo, di questo tema anche in considerazione della recente approvazione del decreto attuativo della legge n. 141/2015, ossia il Decreto Ministeriale (MIPAAFT) n. 12550 del 21 dicembre 2018 sulla “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 141/2015”.
Il D.M. n. 12550/2018 fornisce, innanzitutto, indicazioni generali sui requisiti di carattere temporale e sulle modalità di esercizio delle attività di agricoltura sociale (art. 1), stabilendo che sono riconosciute come attività di agricoltura sociale (di seguito “AS”) quelle esercitate “regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale” e rimettendo alle Regioni il compito di fissare i termini temporali atti a garantire il carattere continuativo. Individua, poi, le categorie di soggetti pubblici e privati con le quali gli operatori dell’AS, che possono ricorrere anche a strumenti contrattuali di natura associativa, sono chiamati a collaborare nell’esercizio delle attività, ove previsto dalle normative di settore; tale collaborazione può essere attestata con convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalla normativa vigente. Con riguardo, poi, alle singole tipologie di attività identificate all’art. 2, comma 1, della Legge n. 141/2015 (inserimento sociolavorativo; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità), il Decreto Ministeriale individua i requisiti minimi, le modalità di svolgimento e le categorie dei destinatari (artt. 2-5), prevedendo la possibilità di esercitare congiuntamente anche più attività di AS a condizione che sia garantite la “compresenza dei requisiti” indicati per ciascuna attività dal medesimo decreto. All’art. 7, infine, sono fornite indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle strutture e dei luoghi utilizzati per l’esercizio delle attività di AS.

Accedi da qui per consultare e scaricare la pubblicazione completa Normativa_regionale_AS_aggiornamento_14

,

2020: debutto dei fondi di mutualità

Con i nuovi strumenti gli agricoltori possono tutelarsi anche da eventuali crisi di mercato. Le risorse pubbliche copriranno fino al 70% delle quote di adesione. Il ruolo centrale dei Condifesa

La campagna 2020 è l’anno del debutto di due nuovi strumenti agevolati per la gestione del rischio in agricoltura. Accanto alle polizze assicurative debutteranno anche i fondi di mutualità e i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale. Come per le assicurazioni, gli agricoltori che aderiranno alle coperture mutualistiche potranno godere di un contributo pubblico a parziale copertura della quota di adesione al fondo.

Il fondo di mutualità e il fondo di stabilizzazione del reddito settoriale sono strumenti previsti dalle norme comunitarie, rispettivamente dal Regolamento Ue 1305/2013 e dal Reg. Ue 2393/2017, quindi entrambi finanziati con le risorse previste dal Programma di sviluppo rurale nazionale. I fondi sono strumenti non sostitutivi di quello assicurativo ma complementari, utili a coprire i rischi che oggi il mercato non copre.

Con l’attivazione di questi nuovi strumenti, in abbinamento a quelli assicurativi, gli agricoltori possono potenzialmente coprire tutti i rischi ai quali sono assoggettate le produzioni agricole e zootecniche, comprese le crisi di mercato.

Questo è l’anno zero per l’attivazione di questi prodotti nell’ambito degli strumenti agevolati, anche se per i fondi di mutualità in questi anni sono già state attivate delle esperienze, ad esempio nella provincia di Trento, in Veneto e in Friuli, seppure senza agevolazione pubblica.

Assicurazioni, gestione collettiva

I fondi di mutualità si caratterizzano perché la proprietà e la gestione sono degli stessi agricoltori che aderiscono, pertanto la gestione dei rischi è una collettiva. Mentre con una polizza assicurativa la cessione del rischio è verso una compagnia di assicurazione, nel caso dei fondi è ceduto al fondo e quindi condiviso tra i soci che hanno aderito allo stesso strumento.

La costituzione dei fondi attivati in questa campagna è stata promossa dagli agricoltori o da loro aggregazioni come i Condifesa, che ne sono il soggetto gestore. Questa tipologia di strumenti prima di essere operativi devono seguire un iter autorizzativo da parte del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e quindi avere un riconoscimento formale dall’autorità competente.

I tre strumenti (polizze assicurative, fondo di mutualizzazione e fondo di stabilizzazione del reddito settoriale), possono essere attivati anche contestualmente, ma è vietata sovra compensazione, ovvero una perdita non può essere risarcita da strumenti diversi.

Le coperture

I fondi di mutualizzazione, in base a quanto previsto dal Reg. Ue 1305/2013, possono coprire potenzialmente i danni arrecati alle produzioni vegetali da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie, mentre per gli allevamenti zootecnici sono coperti i danni da epizoozie (stessi rischi che si possono coprire con lo strumento assicurativo). Di fatto però sono i prestatori di garanzia (ovvero le compagnie di assicurazione), a decidere quali rischi coprire, e a oggi, nell’ambito delle polizze sono coperte quasi esclusivamente le sole avversità atmosferiche, non considerando alcune coperture sperimentali verso le fitopatie. Anche nel caso dei fondi di mutualizzazione è il soggetto gestore che decide le garanzie da mettere nella disponibilità dei soci, tenendo conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario sia dalle norme nazionali e in particolare dal Piano di gestione di rischi in agricoltura, pubblicato annualmente dal Mipaaf.

Le agevolazioni

In questo tipo di strumento, l’agevolazione consiste nella parziale copertura con fondi pubblici della quota di adesione al fondo versata dall’agricoltore fino al 70%; sono agevolabili anche le spese amministrative per la costituzione del fondo al massimo per un triennio e in maniera decrescente. La copertura mutualistica per essere agevolabile deve prevedere una soglia danno del 30% (tab. 1) per attivare la possibilità di compensazioni. L’agricoltore matura il diritto alla compensazione se la perdita di produzione è maggiore del 30% della produzione media annua calcolata come produzione media dell’ultimo triennio o quinquennio escludendo l’anno migliore e quello peggiore.

Per il singolo beneficiario la copertura mutualistica deve prevedere così come per le polizze assicurative, nel caso delle produzioni vegetali l’intero prodotto coltivato nel comune, nel caso degli allevamenti o produzioni zootecniche l’intero allevamento o prodotto derivante dai capi in produzione per ciascuna specie (tab. 2) allevata nel territorio comunale. Sempre alla stregua delle coperture assicurative, la copertura mutualistica deve essere sottoscritta entro dei termini prestabiliti secondo la tipologia di coltura.

Assicurazioni, i fondi settoriali

I fondi di stabilizzazione del reddito settoriale aziendale hanno lo scopo di tutelare il reddito aziendale derivante da un determinato settore produttivo. Per il 2020 i settori (tab. 3) che potenzialmente possono utilizzare questo strumento sono: frumento duro, olivicoltura, ortofrutta, latte bovino, latte ovicaprino, avicoltura. Questa tipologia di strumento può coprire i cali drastici di reddito di un determinato settore in seguito a crisi di mercato o altre condizioni negative. La garanzia si attiva quando viene accertato il superamento del trigger event, ovvero si determina una crisi di mercato tale da comportare una variazione negativa di reddito del settore maggiore al 15% del reddito medio del triennio precedente.

Il superamento del trigger event è decretato dall’Autorità di gestione del Psrn 2014-2020 che con il supporto tecnico di Ismea rileva la variazione negativa di reddito del settore, in base all’analisi dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi coerenti specifici per la produzione oggetto di copertura.

Quando scatta l’indennizzo

Una volta stabilito il superamento del trigger event e quindi attivata la garanzia, l’agricoltore può accedere all’indennizzo se la perdita di reddito settoriale aziendale è maggiore del 20% (soglia di danno) del reddito medio annuo generato complessivamente dal settore di riferimento determinato su base unitaria. La soglia si considera superata quando la differenza tra il reddito medio su base unitaria riferita all’anno solare oggetto di copertura e il reddito medio (sempre su base unitaria) dell’agricoltore, ottenuto come media del triennio precedente o del quinquennio precedente escludendo l’anno peggiore e migliore è maggiore del 20%.

In caso fossero attivati anche altri strumenti, eventuali indennizzi derivati da coperture assicurative o fondi di mutualità concorrono al calcolo dei ricavi aziendali.

Con questa tipologia di strumento, la compensazione non può essere maggiore del 70% della perdita di reddito subìta e accertata da parte dell’azienda aderente.

I tempi per aderire

La copertura mutualistica è riferita all’anno solare, l’adesione deve essere formalizzata entro il 31 marzo, salvo proroghe stabilite con apposito decreto da parte del Mipaaf, ed è prevista una contribuzione pubblica rispetto alla quota di adesione al fondo, fino al 70% del costo.

I nuovi strumenti saranno operativi una volta autorizzati dall’Autorità competente e i dettagli delle procedure di adesione saranno rese note con la pubblicazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, attualmente in fase di valutazione in Conferenza permanente Stato delle Regioni e Province autonome.

 

,

Pubblicato il Regolamento di attuazione della nuova normativa fitosanitaria

Il Servizio fitosanitario nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CEn. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione


Il Servizio fitosanitario nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.
Esso si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano ed è supportato a livello scientifico dall’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante individuato nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA – DC).
Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l’autorità unica di coordinamento e di vigilanza in materia di difesa della salute delle piante ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031.
Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l’organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Partecipano al Comitato tutti i rappresentanti delle parti sopra.
Quali sono le modifiche principali apportate dal nuovo contesto normativo fitosanitario?
·Estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione . Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull’unita di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio unionale.
·Maggiori responsabilità dell’operatore professionale . Gli operatori professionali autorizzati all’emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un operatore professionale autorizzato dipenderà anche dalle modalità con cui attua le misure di prevenzione. Anche nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende sulla base della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n.15.
·Sospetta presenza di un Organismo nocivo : quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell’Unione europea o di un organismo che può soddisfare le condizioni per essere considerato tale, un operatore professionale ha l’obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.
·Sistemi di tracciabilità . Ogni operatore professione che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo spostamento di piante all’interno e tra i propri siti di produzione;
·Inasprimento delle condizioni per l’importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri rafforzati . L’importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.
·Nuova catalogazione degli organismi nocivi. Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione Negli organismi da quarantena rientra, ad esempio, il batterio Xylella fastidiosa.
2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l’Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi
3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza, l’elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori).
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di OPP ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea.

Accedi da qui alla normativa fitosanitaria in vigore dal 14 dicembre 2019 

,

Origin Italia, un glossario divulgativo al servizio dei consorzi di tutela

Un documento contenente una terminologia del settore uniforme e corretta, uno strumento assolutamente originale predisposto al fine di condividere il più possibile un linguaggio unico fra tutti i Consorzi di Tutela, a prescindere dal loro livello di struttura. E’ soprattutto questo, il Glossario Divulgativo che OriGIn Italia ha provveduto a redigere – condividendo il contenuto altresì con  il Mipaaf Ufficio PQAI IV  e con l’ICQRF – e che è stato presentato lo scorso 8 novembre a Roma dal coordinatore del Gruppo Legale di OriGIn Italia Federico Desimoni, alla presenza altresì del Direttore Leo Bertozzi, del Funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della Qualità Vincenzo Carrozzino e del Funzionario delDipartimento ICQRF dei prodotti agroalimentari Fabrizio Gualtieri.

“Questo strumento tecnico – spiega Federico Desimoni –  nasce soprattutto dalla condivisione e sistematizzazione dell’esperienza di alcuni Consorzi, è quindi da vedere, non tanto come un commentario o una guida giuridica, ma come supporto operativo condiviso. L’aspetto forse più interessante è il metodo con cui è nato, ovvero dal lavoro individuale di alcuni Consorzi poi condiviso attraverso sessioni di lavoro collettive che hanno dato la possibilità di mettere a confronto non solo le conoscenze, ma anche le diverse esperienze e sensibilità. Quindi anche la prospettiva da cui si sono valutate le singole voci è quella operativa, per questo motivo ritengo che questo supporto si ponga, almeno come stile e approccio, molto vicino ai suoi naturali destinatari. Lo spazio di confronto e di lavoro in cui nasce questa proposta è il gruppo legale di ORIGIN ITALIA, gruppo di tecnici consortili che ha come finalità quella di analizzare problematiche giuridiche trasversali a tutto il settore.”.

La finalità è quella di aiutare tutti i Consorzi a lavorare al meglio; esso si rivolge soprattutto a quelle realtà consortili meno strutturate, che potranno dunque avere in mano un documento guida da utilizzare autonomamente, senza necessariamente ricorrere a degli specialisti in materia.

Tale glossario – aggiunge Desimoni – non ha l’ambizione di essere esaustivo da un punto di vista tecnico e/o giuridico, ma nasce proprio con lo scopo di essere un punto di partenza”. 

Sull’importanza dell’utilizzo di uno stesso linguaggio condivisibile da tutti si sviluppa anche l’intervento del Funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della Qualità Vincenzo Carrozzino, mentre sui termini giuridici e protezione dei nomi si basa la relazione del Funzionario del Dipartimento ICQRF dei prodotti agroalimentari Fabrizio Gualtieri. Le conclusioni dell’incontro sono affidate al Direttore di OriGIn Italia Leo Bertozzi: “Il riferimento a terminologie comuni per i compiti che svolgono i Consorzi di tutela -promozione, valorizzazione, salvaguardia, vigilanza- é importante per dare omogeneità al settore e ad interloquire in modo lineare con quanti si rapportano con i Consorzi, in primo luogo le imprese e la pubblica amministrazione. Il glossario é inteso come un elenco non esaustivo di termini specifici per le Indicazioni Geografiche, da implementare seguendo la dinamica di evoluzione di questo comparto che dà valore ai territori produttivi  ed al made in Italy agroalimentare nel mondo”.

Ufficio Stampa Origin Italia – AICIG
Marte Comunicazione snc info@martecomunicazione.com
Marzia Morganti cell. 335 6130800 email: marzia.morganti@gmail.com
Niccolò Tempestini cell. 3398655400 email: ntempestini@gmail.com

,

Circolare Mipaaf 14 ottobre, valori massimi e importi forfetari nei Programmi Operativi delle OP

Circolare n. 5440 del 14 ottobre 2019 “Valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli”

,

Con il Decreto Crescita, legge Sabatini semplificata

Il Decreto Crescita (Dl 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla procedura per accedere al beneficio della “Nuova Sabatini”. La “Sabatini” consiste nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti per sostenere gli investimenti in beni strumentali nonché nella concessione di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi maturati sui predetti finanziamenti.

La legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha previsto il rifinanziamento del fondo di dotazione e, di conseguenza, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande. Il Decreto Crescita, oltre a precisare che l’erogazione delle quote di contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dall’impresa in merito alla realizzazione dell’investimento, introduce tre novità.

La prima riguarda l’ampliamento dei soggetti autorizzati a concedere i finanziamenti; per effetto delle modifiche, oltre alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, possono ora concedere finanziamenti anche gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.

La seconda novità riguarda invece l’ammontare del finanziamento concedibile che è innalzato da 2 a 4 milioni di euro. A tal fine, sul sito internet del Ministero (https://www.mise.gov.it), nella sezione dedicata agli incentivi per le imprese, è disponibile il nuovo modello da utilizzare per trasmettere la domanda. In merito, il Ministero, mediante la circolare 295900/2019, emanata al fine di analizzare le novità del Decreto Crescita chiarisce che le domande di agevolazione presentate dalle imprese a decorrere dal 1° maggio 2019, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto crescita, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

L’ultima novità è la previsione dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione (anziché in rate) se l’ammontare complessivo non supera i 100.000 euro. Si precisa che tale ultima semplificazione trova applicazione con riferimento alle domande di agevolazione presentate dalle imprese a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2019. L’erogazione avverrà con le modalità e nei termini previsti per l’erogazione della prima quota, vale a dire entro 60 giorni dal ricevimento del modello di richiesta unica del contributo (modello RU), nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.